NUOVA AREA CAMPER SEGUSINO

ARE CAMPER GRATUITA

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER L’USO

DELL’AREA ATTREZZATA DI SOSTA TEMPORANEA DI VIA CHIPILO

 

Art. 1. Finalità

Il Comune di Segusino istituisce l’area attrezzata di sosta temporanea di via Chipilo per promuovere e favorire lo sviluppo turistico del territorio, ai sensi dell’art. 44 della Legge Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, in conformità con quanto stabilito dall’art. 185 del D. Lgs. 28/4/1992, n. 285 e dall’art. 378 del D.P.R. n. 495/1992.

 

Art. 2. Individuazione della struttura.

Con il presente regolamento il Comune di Segusino disciplina l’uso della struttura attrezzata di sosta temporanea istituita in via Chipilo, nell’area meglio individuata nella allegata planimetria.

 

Art. 3. Modalità di gestione.

L’area attrezzata di sosta temporanea è gestita direttamente dal Comune o mediante apposita convenzione, al fine di garantire uno spazio esclusivo destinato alla sosta temporanea delle autocaravan (camper) transitanti a fini turistici per il Comune di Segusino.

 

Art. 4. Descrizione del servizio.

I servizi offerti con l’istituzione dell’area attrezzata di sosta temporanea comprendono:

  • 1 totem con funzione di cassa automatica,
  • 2 colonne di ingresso/uscita per l’erogazione e cattura di tessere RFID
  • 2 sbarre automatiche per ingresso/uscita
  • 1 pannello luminoso con indicazione posti liberi montato su palo
  • 1 sistema di allarme a controllo remoto
  • funzionamento del sistema - completamente automatizzato in modalità stand-alone
  • area dotata di videosorveglianza h 24/24
  • 25 stalli per la sosta temporanea di autocaravan;
  • un servizio pozzetto di scarico;
  • una colonna di scarico per cassette estraibili;
  • una fontana per rifornimento di acqua potabile;
  • otto erogatori di energia elettrica;

 

Art. 5. Limitazioni generali.

I veicoli di cui all’art. 3 possono accedere all’area di sosta temporanea e permanervi in sosta per un tempo massimo di settantadue ore consecutive e con un intervallo tra l’uscita e il successivo ingresso, di tre giorni al fine di consentire l’uso dell’area alla maggior utenza. Tempi di permanenza maggiori potranno essere eventualmente ammessi previa autorizzazione preventiva dell’Ente gestore.

L’area camper in caso di maltempo o di emergenza idraulica potrebbe essere chiusa o fatta sgomberare nel minor tempo possibile.

La violazione di quanto disposto al comma precedente comporta l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente regolamento e la rimozione del mezzo a spese del trasgressore.

Considerata prioritaria e fondamentale la finalità turistica itinerante di cui all’art. 1, con ordinanza sindacale possono essere introdotte delle limitazioni di accesso per usi non compatibili con quanto previsto dal presente regolamento.

 

Art. 6. Regole di comportamento.

La sosta all’interno dell’area attrezzata è consentita esclusivamente per fini turistici, ai veicoli autocaravan come definiti dall’art. 54 lett. m) del D.Lgs. n. 285/1992: “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”.

Nell’area attrezzata di sosta temporanea trovano applicazione le disposizioni dei regolamenti comunali, salvo quanto diversamente stabilito da norme di legge o di regolamento.

In particolare, è fatto divieto di lordare o danneggiare l’area, abbandonare rifiuti, scaricare i w.c. dei camper fuori dell’apposito pozzetto, accendere fuochi, lavare e stendere panni o giocare con palloni, o con altri attrezzi all’interno dell’area, nonché commettere ivi qualsiasi atto che possa produrre danni a cose e/o persone ovvero comportare spreco di energia elettrica o acqua potabile.

La presenza di cani è consentita a condizione che gli stessi siano assicurati al guinzaglio o muniti di idonea museruola e comunque non rechino disturbo a terzi.

 

Art. 5 – Divieti

L’area camper non è custodita. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità in ordine

a danni alle cose e/o alle persone che vi si verificassero all'interno.

Nell’area camper è vietato:

  • l'utilizzo di fiamme libere;
  • usare l'acqua per lavare l’autocaravan, per usi personali (es. docce), e per altri usi diversi da quello di carico d’acqua nel serbatoio;
  • all'interno dell'area di parcheggio è vietato ogni genere di gioco che possa arrecare danno molestie, nonché l'uso di gruppi elettrogeni;
  • lasciare incustoditi gli animali in modo da evitare molestie, disturbi o danni alle cose e/o alle persone. Si ricorda l'obbligo per gli accompagnatori di tenere al guinzaglio i cani e di raccogliere i loro bisogni;
  • lo scarico delle acque chiare e scure al di fuori degli appositi pozzetti e l'uso di detergenti contenenti formaldeide e fosfati. E' fatto obbligo, durante la marcia di tenere chiusi gli scarichi e di accertare che non vi siano perdite di liquami;
  • abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
  • attività rumorose in contrasto con la quiete pubblica e quanto previsto nel regolamento di classificazione acustica vigente;
  • scavare buche
  • piantare picchetti

 

Art. 6 – Uso dell’acqua

E’ permesso applicare all’apposita presa dell’acqua presente all’interno dell’area camper, tubazioni idonee a captare l’acqua ed a convogliarla negli appositi serbatoi delle autocaravan purché le suddette tubazioni vengano applicate per il solo tempo strettamente necessario al riempimento della cisterna.

L’uso delle tubazioni non deve comunque ostacolare la circolazione di persone e mezzi né minacciarne l’incolumità e la sicurezza.

 

Art. 7 – Smaltimento igienico sanitario

L’impianto di smaltimento igienico - sanitario, di cui all’art. 378 del D.P.R. n. 495/1992 è pertinenza dell’area camper. Subito dopo l’uso, i conducenti delle autocaravan provvedono alla pulizia esterna dell’area dell’impianto igienico sanitario.

E’ vietato lo scarico di qualsiasi altro materiale, liquido o solido. Ai sensi dell’art. 185, commi

4 e 5, del D.Lgs. n. 285/1992, è vietato lo scarico dei rifiuti organici e delle acque chiare e luride su

strade ed aree pubbliche al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico sanitario;

La violazione di quanto disposto nel comma precedente comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 185, comma 6 del D. Lgs. 285/1992.

 

Art. 8. Tariffe.

L’accesso all’area attrezzata per la sosta temporanea dei camper è fornito al pubblico gratuitamente fino al termine del periodo di stabilità della operazione finanziata.

Successivamente la misura delle tariffe per i servizi offerti nell’area attrezzata, nonché le modalità di pagamento delle stesse, sono stabilite dalla Giunta Comunale e di esse sarà data idonea e puntuale informativa all’utenza.

 

Art. 9 – Sanzioni per la sosta eccedente il periodo di sosta consentito

La sosta prolungata oltre il tempo di sosta consentito comporta l’applicazione, a carico di ogni veicolo, di una sanzione da € 25,00- ad € 150,00- per ogni giorno di sosta successiva a quella consentita o frazione dello stesso.

Per ogni giorno di sosta successiva si intende quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza del periodo di sosta consentito e, a seguire, per quello che inizia dalla prima ora successiva alla scadenza delle successive 24 ore, 48 ore e così via.

 

Art. 10 – Sanzioni

Qualsiasi danneggiamento delle strutture, come pure il mancato pagamento delle tariffe e delle spese del servizio, sarà perseguito nelle competenti sedi giudiziarie.

Fatta salva la previsione di specifiche sanzioni negli articoli precedenti, la violazione di una qualsiasi delle norme del presente regolamento comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 150,00- a € 500,00- oltre all’allontanamento dall’area di sosta.

L’attività di vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento è di competenza del Comune tramite il Corpo di Polizia Locale e delle altre Forze dell’Ordine;

L’irrogazione delle relative sanzioni per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento e nelle leggi ivi richiamate, è disciplinata dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.